lunedì 19 marzo 2012

ADEMPIMENTI PER FABBRICATI RURALI



Le normative sull'accatastamento dei fabbricati rurali hanno creato non poca confusione. Sintetizzando le novità interessanti i fabbricati rurali sono:
1) l'Imu (Imposta Municipale Unica) si applica dal 1 gennaio gennaio 2012 anche ai fabbricati rurali;
2) il termine obbligatorio per accatastare tutti i fabbricati rurali è fissato per il 30 novembre 2012; in tal modo ogni fabbricato avrà una propria rendita catastale;
3) per i fabbricati rurali già censiti al catasto fabbricati e pertanto non più presenti al catasto terreni con l'indicazione di “fabb. rur.” (fabbricato rurale), vi è l'obbligo di presentare una richiesta per l’attribuzione della categoria A/6 per gli immobili rurali ad uso abitativo e della categoria D/10 per quelli ad uso strumentale, entro il 30 giugno 2012.
Le aliquote dell'Imu sono: 0,2% per i fabbricati ad uso strumentale, la percentuale può essere ridotta dal comune fino allo 0,1%. Il valore su cui calcolare l'Imu dovuta per i fabbricati ad uso strumentale sarà dato dalla rendita catastale rivalutata del 5%, al risultato ottenuto si applicherà il relativo moltiplicatore da applicare; ad esempio per un D/10 si moltiplicherà la rendita per 5% ed il risultato per 60, che dal 2013 dovrebbe esser aumentato a 65.
Per i fabbricati utilizzati come abitazione principale dal proprietario o usufruttuario, l'aliquota è del 0,4% sulla base del valore calcolato coi moltiplicatori previsti; i comuni possono modificare, aumentando o diminuendo di 0,2 punti percentuali l'aliquota.
Per gli altri fabbricati di abitazione, non aventi i requisiti di ruralità, si applica l'aliquota dello 0,76%; anche in questo caso i comuni hanno la possibilità di aumentare o diminuire l'aliquota di 0,3 punti percentuali.
Ricapitolando: per i fabbricati di abitazione, il valore su cui calcolare l'Imu si calcola rivalutando la rendita catastale del 5% e moltiplicando il risultato per 160; questo moltiplicatore si applica a tutti i fabbricati classificati in categoria A ad esclusione della A/10 ed aquelli in categoria C/2, C/6 e C/7. Sul valore ottenuto si calcola l'imposta con aliquota 0,4% se abitazione principale avente i diritti di ruralità, 0,76% negli altri casi. Per le abitazioni principali (non rurali) si applica la detrazione di 200 euro più 50 euro per ogni figlio di età non superiore ai 26 anni che risiede anagraficamente nella stessa abitazione.

Accatastamento dei fabbricati rurali
Sostanzialmente in base alle nuove norme tutti i fabbricati vanno accatastati al catasto fabbricati e quindi va loro attribuita una rendita catastale. Come detto il termine per i fabbricati rurali è fissato al 30 novembre 2012. Entro tale i proprietari, incaricando un tecnico abilitato, dovranno procedere all'accatastamento e classamento dei fabbricati non ancora censiti; qualora non adempiano a tale obbligo, l'Agenzia del Territorio provvederà d'ufficio alle operazioni addebitando all'interessato le spese e relative sanzioni per mancato rispetto del termine (da 258 a 2.066 euro).

Le nuove norme hanno introdotto l’obbligo di dichiarare al catasto fabbricati tutti i fabbricati rurali che ancora risultano iscritti nel catasto terreni. In questo modo, a tutti i fabbricati rurali sarà attribuita una rendita, che potrà essere utilizzata per il calcolo del valore ai fini dell’applicazione dell’Imu. Il termine è fissato al 30 novembre 2012. Entro tale data, i proprietari dei fabbricati dovranno procedere all’accatastamento, affidando l’incarico a un tecnico abilitato. In caso contrario, l’Agenzia del Territorio, su segnalazione del Comune, provvederà d’ufficio all’accatastamento a spese dell’interessato, applicando anche le sanzioni per il mancato rispetto del termine (da 258 a 2.066 euro).
Gli unici fabbricati che restano esclusi dall'obbligo di accatastamento sono:
- manufatti aventi superficie coperta inferiore a 8 metri quadrati;
- serre per la coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale;
- vasche per acquacoltura o di accumulo per l'irrigazione dei terreni;
- manufatti privi di copertura;
- tettoie, porcili, pollai, concimaie, pozzi e similari di altezza inferiore a 1,80 metri purchè aventi volumetria inferiore a 150 metri cubi;
- manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo.
Inoltre le costruzioni non idonee ad utilizzazioni produttive di reddito, a causa dell'accentuato livello di degrado, possono essere iscritte nel catasto fabbricati senza attribuzione di rendita (articolo 3, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28).

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