Le
normative sull'accatastamento dei fabbricati rurali hanno creato non
poca confusione. Sintetizzando le novità interessanti i fabbricati
rurali sono:
1)
l'Imu (Imposta Municipale Unica) si applica dal 1 gennaio gennaio
2012 anche ai
fabbricati rurali;
2)
il termine obbligatorio per accatastare tutti i fabbricati rurali è
fissato per il 30 novembre 2012; in tal modo ogni fabbricato avrà
una propria rendita catastale;
3)
per i fabbricati rurali già censiti al catasto fabbricati e pertanto
non più presenti al catasto terreni con l'indicazione di “fabb.
rur.” (fabbricato rurale), vi è l'obbligo di presentare una
richiesta per l’attribuzione della categoria A/6 per gli immobili
rurali ad uso abitativo e della categoria D/10 per quelli ad uso
strumentale, entro il 30 giugno 2012.
Le
aliquote dell'Imu sono: 0,2% per i fabbricati ad uso strumentale, la
percentuale può essere ridotta dal comune fino allo 0,1%. Il valore
su cui calcolare l'Imu dovuta per i fabbricati ad uso strumentale
sarà dato dalla rendita catastale rivalutata del 5%, al risultato
ottenuto si applicherà il relativo moltiplicatore da applicare; ad
esempio per un D/10 si moltiplicherà la rendita per 5% ed il
risultato per 60, che dal 2013 dovrebbe esser aumentato a 65.
Per
i fabbricati utilizzati come abitazione principale dal proprietario o
usufruttuario, l'aliquota è del 0,4% sulla base del valore calcolato
coi moltiplicatori previsti; i comuni possono modificare, aumentando
o diminuendo di 0,2 punti percentuali l'aliquota.
Per
gli altri fabbricati di abitazione, non aventi i requisiti di
ruralità, si applica l'aliquota dello 0,76%; anche in questo caso i
comuni hanno la possibilità di aumentare o diminuire l'aliquota di
0,3 punti percentuali.
Ricapitolando:
per i fabbricati di abitazione, il valore su cui calcolare l'Imu si
calcola rivalutando la rendita catastale del 5% e moltiplicando il
risultato per 160; questo moltiplicatore si applica a tutti i
fabbricati classificati in categoria A ad esclusione della A/10 ed
aquelli in categoria C/2, C/6 e C/7. Sul valore ottenuto si calcola
l'imposta con aliquota 0,4% se abitazione principale avente i diritti
di ruralità, 0,76% negli altri casi. Per le abitazioni principali
(non rurali) si applica la detrazione di 200 euro più 50 euro per
ogni figlio di età non superiore ai 26 anni che risiede
anagraficamente nella stessa abitazione.
Accatastamento
dei fabbricati rurali
Sostanzialmente
in base alle nuove norme tutti i fabbricati vanno accatastati al
catasto fabbricati e quindi va loro attribuita una rendita catastale.
Come detto il termine per i fabbricati rurali è fissato al 30
novembre 2012. Entro tale i proprietari, incaricando un tecnico
abilitato, dovranno procedere all'accatastamento e classamento dei
fabbricati non ancora censiti; qualora non adempiano a tale obbligo,
l'Agenzia del Territorio provvederà d'ufficio alle operazioni
addebitando all'interessato le spese e relative sanzioni per mancato
rispetto del termine (da 258 a 2.066 euro).
Le
nuove norme hanno introdotto l’obbligo di dichiarare al catasto
fabbricati tutti i fabbricati rurali che ancora risultano iscritti
nel catasto terreni. In questo modo, a tutti i fabbricati rurali sarà
attribuita una rendita, che potrà essere utilizzata per il calcolo
del valore ai fini dell’applicazione dell’Imu. Il termine è
fissato al 30 novembre 2012. Entro tale data, i proprietari dei
fabbricati dovranno procedere all’accatastamento, affidando
l’incarico a un tecnico abilitato. In caso contrario, l’Agenzia
del Territorio, su segnalazione del Comune, provvederà d’ufficio
all’accatastamento a spese dell’interessato, applicando anche le
sanzioni per il mancato rispetto del termine (da 258 a 2.066 euro).
Gli
unici fabbricati che restano esclusi dall'obbligo di accatastamento
sono:
-
manufatti aventi superficie coperta inferiore a 8 metri quadrati;
-
serre per la coltivazione e protezione delle piante sul suolo
naturale;
-
vasche per acquacoltura o di accumulo per l'irrigazione dei terreni;
-
manufatti privi di copertura;
-
tettoie, porcili, pollai, concimaie, pozzi e similari di altezza
inferiore a 1,80 metri purchè aventi volumetria inferiore a 150
metri cubi;
-
manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al
suolo.
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