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mercoledì 4 aprile 2012

I M U


Secondo le ultime correzioni entro il 31 luglio sarà emanato un decreto contenente le nuove aliquote, le detrazioni e variazioni.
L'acconto andrà comunque versato entro il 18 giugno sulla base delle attuali aliquote. Il saldo avverrà a dicembre prossimo secondo le nuove aliquote decise anche dai comuni (per la percentuale a loro competente).
L'acconto da versare entro il 18 giugno sarà pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata con le aliquote e gli sconti definiti: 0,4% per la prima casa, 0,76% sugli altri immobili. Entro luglio il Governo, verificando gli introiti, apporterà le modifiche che riterrà.  
Pare che per quanto riguarda i fabbricati rurali situati in Comuni montani e per i fabbricati inagibili (cat. F/2) sia prevista l'esenzione, per i fabbricati strumentali all'attività agricola, la cui aliquota è dello 0,2% l'acconto ed il saldo saranno dilazionati al 30% (acconto) al 70% (saldo) anzichè due rate di uguale importo.
Le fondazioni bancarie, considerate associazioni no profit, saranno esentate dall'imposta.....!!!!!! 
 

martedì 14 febbraio 2012

Fabbricati rurali


Esenzione Ici fabbricati rurali

In base agli ultimi provvedimenti legislativi in materia catastale e fiscale è consentito richiedere l'attribuzione della cat. A/6 e D/10 per i fabbricati rurali fino al 31 marzo 2012 al fine di usufruire dell'esenzione ICI per ruralità di fabbricati ad uso abitativo e strumentale all'attività agricola. L'originario termine di settembre 2011 è stato pertanto prorogato.
Le istanze non produrranno variazioni di categoria catastale, ma saranno utili ai soli fini dell'esenzione ICI eventualmente dovuta.
Le modalità per l'inserimento negli atti catastali di tali istanze saranno definite da apposito decreto ed è lecito aspettarsi che queste comporteranno un “annotazione” in visura utile fintanto che vi saranno i requisiti di ruralità. Una volta cessati i diritti all'esenzione, tale annotazione verrà facilmente eliminata senza che sia necessaria la presentazione di una nuova pratica catastale e senza modificare il classamento dell'unità immobiliare.
Questo significa che i fabbricati residenziali “rurali” già accatastati rimarranno inalterati e non saranno soggetti all'inserimento d'ufficio nella categoria A/6, a dimostrazione della correttezza dell'atto tecnico presentato dal professionista con fondamentale tranquillità per il committente.
Quest'ultimo avrà la certezza che l'accatastamento doveva e deve ancora definire il fabbricato nella categoria e classe corretta e non nella fittizia classe A/6, unicamente a scopo “fiscale”.
Va poi specificato che l'IMU (Imposta Municipale Unica) è un imposta riferita a tutti gli immobili e verrà calcolata in base alla rendita catastale; inoltre l'IMU, pur concedendo detrazioni, aliquote diversificate e detrazioni ai possessori di immobili, di fatto non esenta alcun immobile dall'imposta stessa.
Il corretto accatastamento è quindi doveroso e necessario a garantire la corrispondenza tra edificato accatastato ed assentito.
La norma di cui all'art. 13 Legge di conversione 22 dicembre 2011 n. 214 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 sancisce la doverosità dell'accatastamento di tutti i fabbricati, inclusi quelli rurali inseriti solo in mappa al Catasto Terreni, il cui termine per la presentazione è fissato al 30 novembre 2012. Tale obbligo è inderogabile e può essere supportato anche dall'eventuale rendita presunta (nelle more delle tempistiche dell'accatastamento); in questo caso sarà possibile saldare la prima rata dell'IMU di giugno che verrà considerata un acconto da conguagliare una volta definita la rendita con l'accatastamento (entro il 30/11/2012).
In caso di inadempienza sarà l'Agenzia del Territorio ad attivare le procedure di accatastamento in surroga, opzione questa ritenuta da evitare.


http://www.agenziaterritorio.it/?id=9780