Esenzione Ici fabbricati rurali
In
base agli ultimi provvedimenti legislativi in materia catastale e
fiscale è consentito richiedere l'attribuzione della cat. A/6 e D/10
per i fabbricati rurali fino al 31 marzo 2012 al fine di usufruire
dell'esenzione ICI per ruralità di fabbricati ad uso abitativo e
strumentale all'attività agricola. L'originario termine di settembre
2011 è stato pertanto prorogato.
Le
istanze non produrranno variazioni di categoria catastale, ma saranno
utili ai soli fini dell'esenzione ICI eventualmente dovuta.
Le
modalità per l'inserimento negli atti catastali di tali istanze
saranno definite da apposito decreto ed è lecito aspettarsi che
queste comporteranno un “annotazione” in visura utile fintanto
che vi saranno i requisiti di ruralità. Una volta cessati i diritti
all'esenzione, tale annotazione verrà facilmente eliminata senza che
sia necessaria la presentazione di una nuova pratica catastale e
senza modificare il classamento dell'unità immobiliare.
Questo
significa che i fabbricati residenziali “rurali” già accatastati
rimarranno inalterati e non saranno soggetti all'inserimento
d'ufficio nella categoria A/6, a dimostrazione della correttezza
dell'atto tecnico presentato dal professionista con fondamentale
tranquillità per il committente.
Quest'ultimo
avrà la certezza che l'accatastamento doveva e deve ancora definire
il fabbricato nella categoria e classe corretta e non nella fittizia
classe A/6, unicamente a scopo “fiscale”.
Va
poi specificato che l'IMU (Imposta Municipale Unica) è un imposta
riferita a tutti gli immobili e verrà calcolata in base alla rendita
catastale; inoltre l'IMU, pur concedendo detrazioni, aliquote
diversificate e detrazioni ai possessori di immobili, di fatto non
esenta alcun immobile dall'imposta stessa.
Il
corretto accatastamento è quindi doveroso e necessario a garantire
la corrispondenza tra edificato accatastato ed assentito.
La
norma di cui all'art. 13 Legge di conversione 22 dicembre 2011 n. 214
del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 sancisce la doverosità
dell'accatastamento di tutti i fabbricati, inclusi quelli rurali
inseriti solo in mappa al Catasto Terreni, il cui termine per la
presentazione è fissato al 30 novembre 2012. Tale obbligo è
inderogabile e può essere supportato anche dall'eventuale rendita
presunta (nelle more delle tempistiche dell'accatastamento); in
questo caso sarà possibile saldare la prima rata dell'IMU di giugno
che verrà considerata un acconto da conguagliare una volta definita
la rendita con l'accatastamento (entro il 30/11/2012).
In
caso di inadempienza sarà l'Agenzia del Territorio ad attivare le
procedure di accatastamento in surroga, opzione questa ritenuta da
evitare.
http://www.agenziaterritorio.it/?id=9780
http://www.agenziaterritorio.it/?id=9780
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