In questi giorni è in pubblicazione il Decreto Legislativo riguardante le modalità relative al requisito di ruralità dei fabbricati rurali che ne hanno le caratteristiche.
La nuova normativa sostituirà la precedente contenuta nel D.M. 14 settembre 2011 e, come ipotizzato, ai fabbricati aventi i requisiti di ruralità verrà apposta un annotazione specifica rilasciata a seguito di domanda che dovrà essere effettuata per quei fabbricati rurali censiti all'urbano, esclusi i fabbricati già censiti in categoria D/10.
Sarà richiesta un autocertificazione in cui verrà dichiarato che l'immobile in possesso possiede i requisiti dal 5° anno antecedente a quello di presentazione della domanda.
Sia in caso di acquisizione che di perdita dei requisiti di ruralità la richiesta va fatta entro 30 giorni.
L'annotazioe che verrà posta sul fabbricato rurale servirà a non versare l'ICI riferita all'anno 2011; dal 2012 il discorso cambia perchè l'IMU si applica anche ai fabbricati rurali che, comunque potranno beneficiare della riduzione al 0,4% se trattasi di abitazione principale, del 0,2% se fabbricati strumentali. L'esenzione è comunque prevista per i fabbricati siti in Comuni montani.
Per i fabbricati rurali non ancora censiti al catasto fabbricati, presenti solo al catasto terreni con la dicitura "fabbricato rurale" vige l'obbligo di accatastamento come già indicato al post:
http://disegnoamano.blogspot.it/search?q=fabbricati+rurali
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