mercoledì 2 maggio 2012

Attività estrattiva


Art. 7 comma 3 LR 21 del 20 maggio 1997 (modificata dall'art. 19 LR 19 maggio 2011 n° 6):
3. L'onere di coltivazione e' applicato sulla quantita' di materiale escavato durante l'esercizio oggetto dello stato di fatto di cui all'articolo 18 bis della legge regionale 35/1986, come aggiunto dall'articolo 10 della legge regionale 10/1994 e modificato dall'articolo 10 della presente legge con esclusione delle pietre ornamentali per le quali l'onere di coltivazione e' applicato al solo materiale commerciato, e il relativo importo deve essere versato al Comune beneficiario entro lo stesso termine fissato per la presentazione dello stato di fatto medesimo. Il primo versamento va effettuato entro il 31 maggio 1998 in relazione all'attivita' svolta dall'1 luglio 1997 al 31 dicembre 1997.

Oltre al danno la beffa..... Gli oneri di coltivazione sono sufficienti a colmare i disagi alla popolazione, i danni alle strade e all'ambiente? Con il provvedimento legislativo di cui sopra, si è pensato di non applicare gli oneri a quano estratto ed utilizzato come pietra ornamentale, ma a quanto commerciato.... La domanda sorge spontanea: chi stabilirà quanto viene commerciato? Anche se venisse pagato l'onere per tutto il materiale commerciato, rimarrebbe il materiale di scarto che, comunque viene estratto.... Che dire poi del "reintegrare" quanto asportato? Le ferite delle cave, visibili a chilometri di distanza sono un chiaro esempio di come non sempre si operi un rispristino dell'ambiente.
Mi scuso per l'immagine utilizzata, non c'entra con l'argomento, ma volendo rappresentare l'ennesima presa per il c...o quale modo migliore per attirare l'attenzione?

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